Quesito: L'organismo di ispezione di tipo A, può ricorrere all'avvalimento, per i requisiti di capacità tecnica,economica e finanziaria, utilizzando una società di ingegneria, che non abbia partecipato in alcun modo alla redazione del progetto oggetto di gara per la validazione?   Se si, utilizzando i criteri previsti dall'art. 49 del D.Lgs
163/2006
?


Risposta: In riferimento al quesito posto dal concorrente, si precisa che nel bando di gara è stabilito che fra i soggetti ammessi alla gara possono concorrere i soggetti di cui agli artt. 34 e 90 del Dlgs 163/2006, riuniti o consorziati ex artt. 36 e 37 Dlgs 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8 Dlgs 163/2006, accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di tipo A, nello specifico settore delle costruzioni di opere di ingegneria e architettura; l’accreditamento deve essere rilasciato per il settore complessivo delle costruzioni di ingegneria civile; non saranno riconosciuti soddisfacenti accreditamenti limitati ad uno o più segmenti tematici o disciplinari anche se afferenti al comparto delle costruzioni. In caso di consorzio o raggruppamento almeno il soggetto mandatario capogruppo dovrà comunque essere accreditato ai sensi della norma sopraccitata quali Organismi di Ispezione di tipo A.

Pertanto se la Società concorrente risulta essere la società capogruppo o il soggetto mandatario accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di tipo A, potrà, per i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006 avvalersi di una società di ingegneria non dotata di tale accreditamento utilizzando i criteri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006.


Quesito: con riferimento al bando in oggetto, si richiede cortesemente di chiarire quali debbano essere, al fine del raggiungimento del 100%, i requisiti  di capacità tecnica dei mandanti di eventuale raggruppamento in cui la mandataria sia in possesso di accreditamento di tipo A ai sensi della norma UNI 17020, mentre i mandanti ("soggetti di cui agli artt. 34 e 90 del Dlgs 163/2006") ne siano sprovvisti.

Ad esempio: Mandataria = 75% (verifica/validazione, supporto al RUP),
Mandante = 25% (progettazione?,direzione lavori? altro?).


Risposta: In merito alla richiesta del concorrente, si evidenzia che, come indicato all’interno del bando di gara, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti di capacità tecnica; la restante percentuale riguardante gli stessi requisiti deve essere posseduta dalla/e mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 10%.

I requisiti di capacità tecnica, come indicati nel bando, comprendono:

  1. elenco dei principali servizi di verifica/validazione e di supporto al RUP nel settore stradale/ferroviario/tranviario effettuati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2006-2007-2008);

I livelli minimi di capacità richiesti sono:

  1. aver svolto nel triennio 2006-2007-2008 almeno tre appalti di servizi di verifica/validazione e di supporto al RUP, anche in forma disgiunta, per progetti di opere nel settore stradale / ferroviario / tranviario relativi a lavori di importo complessivo non inferiore ad euro 400.000.000,00, IVA esclusa, di cui almeno uno per verifica e validazione per importo non inferiore a euro 150.000.000,00, IVA esclusa, riguardante infrastrutture di trasporto nel settore ferroviario/tramviario;

Pertanto, in caso di raggruppamento, nel rispetto della percentuale sopra indicata, alla Società mandataria e alla Società mandante, sono richiesti requisiti di ordine speciale per servizi di verifica/validazione e di supporto al RUP nel settore stradale/ferroviario/tranviario


Il concorrente chiede:

se la società, che abbia, un collaboratore/Direttore Tecnico che risulti tecnicamente coperto delle professionalità di progettazione e certificazione dei progetti da esaminare e verificare per l'importo delle varie categorie e che abbia svolto molteplici incarichi in qualità di dirigente, può considerare soddisfatti i requisiti:

 

 

Risposta

In merito a quanto richiesto dalla concorrente si prende atto che l'ordine degli ingegneri stabilisce che l'attività di progettazione interna sviluppata dall'ingegnere iscritto all'albo professionale debba considerarsi valida ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la partecipazione ad appalti pubblici per l'affidamento di servizi di ingegneria alla stregua dell'attività sviluppata da un libero professionista.

Risulta però opportuno precisare che il bando in oggetto non prevede attività di progettazione ma di verifica/validazione e di supporto al RUP pertanto non ci sembra che il soggetto possa avere i requisiti richiesti dalla gara in oggetto.


 

Quesito:

Il concorrente, in riferimento alla modalità di partecipazione alla gara in costituendo raggruppamento, chiede i seguenti chiarimenti:

1° chiarimento:

Con riferimento al requisito di cui al sub a) capacità tecnica (aver svolto almeno tre appalti), si richiede se i tre appalti possano essere stati ciascuno integralmente svolto da uno dei soggetti temporaneamente raggruppati, e in caso positivo se da qualsiasi soggetto o se la capogruppo debba averne svolti 1 o più di uno;

2° chiarimento:

Con riferimento al requisito di cui al sub b) capacità tecnica (professionalità minime), si richiede se per le citate professionalità debbano essere rispettate le quote di partecipazione e quindi:

mandataria almeno il 60% delle professionalità

mandanti almeno il 10% delle professionalità

indipendentemente dal numero di soggetti proposto, tenendo conto che una o più delle professionalità minime sopra indicate potranno far capo anche ad una stessa persona,  e quindi minimo 9 professionalità per la capogruppo e minimo 2 professionalità per ogni mandante.


Risposta:

Come indicato all'interno del bando si precisa che trattandosi di raggruppamento temporaneo d'impresa, la mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti tecnici indicati all'interno del bando; pertanto tale percentuale si riflette anche sul possesso di cui al requisito indicato al punto "sub a) capacità tecnica".

Con riferimento al requisito di cui al sub "b) delle capacità tecniche" si conferma quanto indicato dalla concorrente e cioè che tenuto conto che una o più professionalità minime potranno far capo anche ad una stessa persona, minimo 9 professionalità dovranno far parte della capogruppo e minimo 2 professionalità dovranno far parte della mandante.


Quesito

In riferimento ai "Requisiti di ordine speciale: capacità economica finanziaria" richiesti alla pagina 2 del Bando ed in particolare:

si richiede un chiarimento riguardo la dicitura "supporto al RUP" e in particolare se per supporto al RUP è da intendersi anche il servizio di Direzione Lavori.

 

Risposta

In merito al quesito si precisa che il RUP svolge i compiti indicati dall'art. 10 del Dlgs 163/2006 e dagli artt. 7 e 8 D.P.R. n. 554 del 1999, pertanto il "supporto al R.U.P." viene espletato nell'ambito di tali compiti e attività che non comprendono la Direzione Lavori.


QUESITO:

Con riferimento al Bando in oggetto, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

  1. Con riferimento ai "Soggetti ammessi alla gara" di cui al Bando in oggetto, si chiede di voler precisare se qualora ci si presenti in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito dell’ accreditamento ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come Organismo di Ispezione di tipo A nello specifico settore delle costruzioni di opere di ingegneria ed architettura, debba essere soddisfatto oltre che dalla Impresa Mandataria anche dalla/e Impresa/e Mandante/i;

  1. Con riferimento ai "Requisiti di Ordine Speciale - Capacità economica e finanziaria" e di "Capacita Tecnica" di cui al Bando di gara in oggetto, si chiede se la verifica e validazione di progetti di Stazioni Ferroviarie possa ritenersi inclusa nei "Sevizi di verifica e validazione di progetto e supporto al RUP nel settore stradale/ferroviario/tranviario";

  1. Con riferimento ai "Requisiti di Ordine Speciale - Capacità tecnica" di cui al Bando di gara in oggetto, si chiede se con riferimento alla Vostra richiesta del "numero medio annuo del personale tecnico nel triennio 2005/2006/2007 comprendente i soci attivi ed i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, non inferiore a 20 Unità" si possa considerare anche il personale tecnico legato alla società con, una o ambedue, le seguenti modalità contrattuali:

RISPOSTA:

Con riferimento al punto 1 del quesito sopra riportato si precisa che il bando specifica che "l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di tipo A, deve essere rilasciato per il settore complessivo delle costruzioni di ingegneria civile; non saranno riconosciuti soddisfacenti accreditamenti limitati ad uno o più segmenti tematici o disciplinari anche se afferenti al comparto delle costruzioni. In caso di consorzio o raggruppamento almeno il soggetto mandatario capogruppo dovrà comunque essere accreditato ai sensi della norma sopraccitata quali Organismi di Ispezione di tipo A." Pertanto tale requisito dovrà essere soddisfatto almeno dall’Impresa Mandataria.

Per quanto concerne il quesito riportato al punto 2 si precisa che negli ultimi tre anni il concorrente debba aver svolto almeno tre appalti di servizi di verifica /validazione e di supporto al RUP anche in forma disgiunta per progetti di opere nel settore stradale/ferroviario/tranviario o di natura analoga. Al fine di determinare se un’opera è analoga o meno si ritiene di far riferimento alle classi e categorie di opere previste dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143, considerando l’intero importo dell’intervento qualora la categoria "analoga" sia la prevalente.

Per quanto concerne il punto 3 del quesito sopra riportato si precisa che in riferimento al "numero medio annuo del personale tecnico nel triennio 2005/2006/2007 comprendente i soci attivi ed i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, non inferiore a 20 Unità" non possa considerarsi anche il personale tecnico legato alla società con una o ambedue le modalità contrattuali indicate in quanto non riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ne, salva dichiarazione contraria, alla qualifica di socio attivo.